14
Sicurezza
di
Caterina Stramenga
Esecutivo Nazionale FABI Giovani
icurezza
S
SORVEGLIANZA
Sanitaria
DEI LAVORATORI
L’art. 176 del D.Lgs.81/08 stabilisce che tutti i lavora-
tori sottoposti a sorveglianza sanitaria siano periodi-
camente sottoposti alla visita del medico competente.
Gli elementi a cui si presta più attenzione sono:
z
Rischio per la vista e per gli occhi
z
Rischi per l’apparato muscolo scheletrico
Dopo aver effettuato le visite, il medico sulla base delle
risultanze delle stesse esprime uno dei seguenti giudizi
relativi alla mansione specifica:
z
Idonei
z
Parzialmente idonei con limitazioni
z
Inidonei temporaneamente
z
Inidonei permanentemente
La periodicità delle visite di controllo è biennale per i
lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o
limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il
cinquantesimo anno di età; quinquennale per tutti gli
altri lavoratori.
Per i casi di inidoneità temporanea il medico compe-
tente stabilisce il termine per la successiva visita di
idoneità.
Il lavoratore stesso può richiedere visita di controllo
come prevista dall’art. 41 del D.Lgs.81/08; la stessa
deve essere ritenuta dal medico competente correlata
ai rischi lavorativi o alle sue condizioni di salute, su-
scettibili di peggioramento a causa dell’attività svolta,
al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansio-
ne specifica.
Infine, la normativa (comma 6-Art. 176) stabilisce che
il datore di lavoro fornisca a sue spese ai lavoratori i
dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione
dell’attività svolta, quando l’esito delle visite ne sotto-
linei la necessità e non sia possibile utilizzare i dispo-
sitivi normali di correzione.
n
LA SORVEGLIANZA SANITARIA È MOLTO IMPORTANTE PER STABILIRE
LO STATO DI SALUTE DEI LAVORATORI E PREDISPORLA,È QUINDI,
UN OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI