Febbraio
/
Marzo 2018
a cura di
Alessandro Vanoncini
Esecutivo Nazionale FABI Giovani
e
Sergio Valvano
Dipartimento Nazionale Welfare FABI
questo 20% dalla tassazione agevolata del 12,50%
su titoli obbligazionari appartenenti a taluni paesi);
z
invece i rendimenti dei fondi comuni scontano
un’imposta del 26%;
z
la prestazione erogata dai fondi pensione è sottopo-
sta ad aliquota fiscale massima del 15%, che si riduce
di uno 0,3% per ogni anno di iscrizione alla previ-
denza complementare successivo al 15°, fino ad
un’aliquota minima del 9%;
z
Riepilogando: il risparmio destinato ad investimenti
finanziari ha scontato le imposte ad aliquota IRPEF
(dal 23 al 43%) all’origine (ossia è il frutto di una
parte di reddito risparmiato e non speso in beni o
consumi), mentre quello previdenziale è stato di fat-
to sottratto alla tassazione di cui sopra (deducibili-
tà), i suoi rendimenti hanno pagato minori imposte,
e solo alla fine pagherà imposte fra il 9 ed il 15%.
Se si considera poi l’impignorabilità e la non seque-
strabilità del risparmio previdenziale, e cioè destinato
ai fondi pensione, e ancora l'aspetto non trascurabile
che – nel caso di adesione collettiva ai fondi pensione
–, nel nostro settore è previsto il versamento di un si-
gnificativo contributo anche da parte del datore di la-
voro in concomitanza a quello del lavoratore, i van-
taggi della previdenza integrativa per noi bancari non
sono indifferenti rispetto ad altre forme di accumulo
di capitale.
n
patrimonio con la semplice finalità della gestione del
risparmio.
Nello specifico, i fondi comuni di investimento sono
un patrimonio che si compone di tante piccole quote
detenute dai singoli risparmiatori.
Ogni soggetto che vi aderisce destina al fondo un ca-
pitale di importo variabile, secondo le rispettive esi-
genze e capacità di risparmio.
Nell’ambito dei fondi comuni di investimento, i PAC
(Piani di Accumulo di Capitale) rappresentano la ti-
pologia più simile ai fondi pensione: con cadenza pre-
stabilita ed entro un arco temporale predeterminato il
risparmiatore si impegna a versare al fondo un impor-
to fisso, ferma restando la facoltà di disinvestire il ca-
pitale versato o una quota di esso in ogni momento.
IN COSA DIFFERISCONO
QUINDI LO STRUMENTO
DEL PAC E LA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE?
In primis
, come descritto sopra, la finalità degli stru-
menti è profondamente differente. In secondo luogo,
poi se pure entrambi garantiscano elevate flessibilità
nei casi prestabiliti di necessità di capitale, l'aspetto
fiscale differisce e non di poco.
Infatti:
z
i versamenti ai fondi pensione possono essere de-
ducibili dal reddito imponibile fino ad un importo
annuo pari a 5.164,57 €;
z
per i fondi comuni non è prevista alcuna agevola-
zione in fase di versamento;
z
i rendimenti dei fondi pensione sono soggetti ad
un’imposta sostitutiva del 20% sul risultato netto
maturato in ciascun periodo d’imposta (mitigato