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Febbraio

/

Marzo 2018

a cura di

Alessandro Vanoncini

Esecutivo Nazionale FABI Giovani

e

Sergio Valvano

Dipartimento Nazionale Welfare FABI

questo 20% dalla tassazione agevolata del 12,50%

su titoli obbligazionari appartenenti a taluni paesi);

z

invece i rendimenti dei fondi comuni scontano

un’imposta del 26%;

z

la prestazione erogata dai fondi pensione è sottopo-

sta ad aliquota fiscale massima del 15%, che si riduce

di uno 0,3% per ogni anno di iscrizione alla previ-

denza complementare successivo al 15°, fino ad

un’aliquota minima del 9%;

z

Riepilogando: il risparmio destinato ad investimenti

finanziari ha scontato le imposte ad aliquota IRPEF

(dal 23 al 43%) all’origine (ossia è il frutto di una

parte di reddito risparmiato e non speso in beni o

consumi), mentre quello previdenziale è stato di fat-

to sottratto alla tassazione di cui sopra (deducibili-

tà), i suoi rendimenti hanno pagato minori imposte,

e solo alla fine pagherà imposte fra il 9 ed il 15%.

Se si considera poi l’impignorabilità e la non seque-

strabilità del risparmio previdenziale, e cioè destinato

ai fondi pensione, e ancora l'aspetto non trascurabile

che – nel caso di adesione collettiva ai fondi pensione

–, nel nostro settore è previsto il versamento di un si-

gnificativo contributo anche da parte del datore di la-

voro in concomitanza a quello del lavoratore, i van-

taggi della previdenza integrativa per noi bancari non

sono indifferenti rispetto ad altre forme di accumulo

di capitale.

n

patrimonio con la semplice finalità della gestione del

risparmio.

Nello specifico, i fondi comuni di investimento sono

un patrimonio che si compone di tante piccole quote

detenute dai singoli risparmiatori.

Ogni soggetto che vi aderisce destina al fondo un ca-

pitale di importo variabile, secondo le rispettive esi-

genze e capacità di risparmio.

Nell’ambito dei fondi comuni di investimento, i PAC

(Piani di Accumulo di Capitale) rappresentano la ti-

pologia più simile ai fondi pensione: con cadenza pre-

stabilita ed entro un arco temporale predeterminato il

risparmiatore si impegna a versare al fondo un impor-

to fisso, ferma restando la facoltà di disinvestire il ca-

pitale versato o una quota di esso in ogni momento.

IN COSA DIFFERISCONO

QUINDI LO STRUMENTO

DEL PAC E LA PREVIDENZA

COMPLEMENTARE?

In primis

, come descritto sopra, la finalità degli stru-

menti è profondamente differente. In secondo luogo,

poi se pure entrambi garantiscano elevate flessibilità

nei casi prestabiliti di necessità di capitale, l'aspetto

fiscale differisce e non di poco.

Infatti:

z

i versamenti ai fondi pensione possono essere de-

ducibili dal reddito imponibile fino ad un importo

annuo pari a 5.164,57 €;

z

per i fondi comuni non è prevista alcuna agevola-

zione in fase di versamento;

z

i rendimenti dei fondi pensione sono soggetti ad

un’imposta sostitutiva del 20% sul risultato netto

maturato in ciascun periodo d’imposta (mitigato