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Il danno erariale è uno dei presup-

posti per la sussistenza della re-

sponsabilità amministrativa-conta-

bile, su cui giudica la Corte dei Con-

ti. A tal fine deve essere certo, at-

tuale (sussistente nel momento

della domanda di risarcimento e in

quello della sentenza di condanna),

concreto (non ipotetico) e di entità

determinata o determinabile.

È importante precisare come tal-

volta la lesione possa derivare non

solo da una diminuzione patrimo-

niale intesa in quanto tale, ma an-

che da un danno legato ad una le-

sione di un interesse funzionale.

Il danno erariale si distingue in:

z

diretto, se è cagionato diretta-

mente dal soggetto responsabile

all'amministrazione pubblica;

z

indiretto, se, invece, è cagionato

ad un terzo che l'amministrazione

pubblica ha dovuto risarcire;

z

il rapporto di servizio.

Quest'ultimo si configura ove una

persona fisica viene inserita a qual-

siasi titolo nell'apparato organiz-

zativo pubblico e investita della

possibilità di svolgere un'attività

puramente amministrativa.

IL DANNO ERARIALE

INTESO COME

DISSERVIZIO E DANNO

ALL'IMMAGINE

Il danno da disservizio si configura

nell'ipotesi in cui per effetto della

violazione da parte del pubblico di-

pendente di principi di imparziali-

tà e correttezza, si registra il man-

cato raggiungimento delle utilità

che sarebbero state perseguite ove

il servizio fosse stato legalmente

espletato. In tal senso lo spreco

qualitativo delle risorse pubbliche

è tale da frustrare le esigenze di ef-

ficacia ed efficienza proprie del-

l'azione amministrativa.

Quanto invece al danno all'immagi-

ne, quest'ultimo si sostanzia nella

grave perdita di prestigio e nel grave

detrimento dell'immagine della per-

sonalità pubblica, volto ad incidere

in via immediata sul rapporto di

af-

fectio societatis

, ovvero, sulla fidu-

cia che lega la cittadinanza agli am-

ministratori e in via mediata sulla

capacità di realizzazione dei fini isti-

tuzionali, minando la base del buon

funzionamento della pubblica am-

ministrazione. In tal senso dottrina

e giurisprudenza descrivono due ti-

pologie di danno all'immagine.

Nella prima ipotesi si registra una

lesione “esterna” alla pubblica am-

ministrazione laddove venga lesa

l'immagine quale bene – valore

identificativo dell'ente, nell'altro ca-

so invece la lesione è “interna” in-

tesa in termini di lesione all'imma-

gine quale bene – valore coessen-

ziale all'esercizio concreto dei poteri

e delle funzioni pubbliche che l'or-

dinamento assegna all'ente.

L'orientamento giurisprudenziale

più recente, pertanto, inquadra il

danno all'immagine dell'ente nel-

l'ambito del danno non patrimonia-

le risarcibile mediante una somma

di denaro a titolo di riparazione del

vulnus

subito come dispone la nor-

ma di cui all'articolo 2059 c.c..

n

Riscossione

È IMPORTANTE PRECISARE COME

TALVOLTA LA LESIONE POSSA

DERIVARE NON SOLO DA UNA

DIMINUZIONE PATRIMONIALE

INTESA IN QUANTO TALE,

MA ANCHE DA UN DANNO

LEGATO AD UNA LESIONE

DI UN INTERESSE FUNZIONALE