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Il danno erariale è uno dei presup-
posti per la sussistenza della re-
sponsabilità amministrativa-conta-
bile, su cui giudica la Corte dei Con-
ti. A tal fine deve essere certo, at-
tuale (sussistente nel momento
della domanda di risarcimento e in
quello della sentenza di condanna),
concreto (non ipotetico) e di entità
determinata o determinabile.
È importante precisare come tal-
volta la lesione possa derivare non
solo da una diminuzione patrimo-
niale intesa in quanto tale, ma an-
che da un danno legato ad una le-
sione di un interesse funzionale.
Il danno erariale si distingue in:
z
diretto, se è cagionato diretta-
mente dal soggetto responsabile
all'amministrazione pubblica;
z
indiretto, se, invece, è cagionato
ad un terzo che l'amministrazione
pubblica ha dovuto risarcire;
z
il rapporto di servizio.
Quest'ultimo si configura ove una
persona fisica viene inserita a qual-
siasi titolo nell'apparato organiz-
zativo pubblico e investita della
possibilità di svolgere un'attività
puramente amministrativa.
IL DANNO ERARIALE
INTESO COME
DISSERVIZIO E DANNO
ALL'IMMAGINE
Il danno da disservizio si configura
nell'ipotesi in cui per effetto della
violazione da parte del pubblico di-
pendente di principi di imparziali-
tà e correttezza, si registra il man-
cato raggiungimento delle utilità
che sarebbero state perseguite ove
il servizio fosse stato legalmente
espletato. In tal senso lo spreco
qualitativo delle risorse pubbliche
è tale da frustrare le esigenze di ef-
ficacia ed efficienza proprie del-
l'azione amministrativa.
Quanto invece al danno all'immagi-
ne, quest'ultimo si sostanzia nella
grave perdita di prestigio e nel grave
detrimento dell'immagine della per-
sonalità pubblica, volto ad incidere
in via immediata sul rapporto di
af-
fectio societatis
, ovvero, sulla fidu-
cia che lega la cittadinanza agli am-
ministratori e in via mediata sulla
capacità di realizzazione dei fini isti-
tuzionali, minando la base del buon
funzionamento della pubblica am-
ministrazione. In tal senso dottrina
e giurisprudenza descrivono due ti-
pologie di danno all'immagine.
Nella prima ipotesi si registra una
lesione “esterna” alla pubblica am-
ministrazione laddove venga lesa
l'immagine quale bene – valore
identificativo dell'ente, nell'altro ca-
so invece la lesione è “interna” in-
tesa in termini di lesione all'imma-
gine quale bene – valore coessen-
ziale all'esercizio concreto dei poteri
e delle funzioni pubbliche che l'or-
dinamento assegna all'ente.
L'orientamento giurisprudenziale
più recente, pertanto, inquadra il
danno all'immagine dell'ente nel-
l'ambito del danno non patrimonia-
le risarcibile mediante una somma
di denaro a titolo di riparazione del
vulnus
subito come dispone la nor-
ma di cui all'articolo 2059 c.c..
n
Riscossione
È IMPORTANTE PRECISARE COME
TALVOLTA LA LESIONE POSSA
DERIVARE NON SOLO DA UNA
DIMINUZIONE PATRIMONIALE
INTESA IN QUANTO TALE,
MA ANCHE DA UN DANNO
LEGATO AD UNA LESIONE
DI UN INTERESSE FUNZIONALE