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Welfare

CHE TITOLI SI POSSONO

RISCATTARE?

z

i diplomi universitari, i cui corsi

non siano stati di durata inferiore

a due e superiore a tre anni;

z

i diplomi di laurea i cui corsi non

siano stati di durata inferiore a

quattro e superiore a sei anni;

z

i diplomi di specializzazione con-

seguiti successivamente alla laurea

e al termine di un corso di durata

non inferiore a due anni;

z

i dottorati di ricerca i cui corsi

sono regolati da specifiche dispo-

sizioni di legge;

z

i titoli accademici introdotti dal

decreto 3 novembre 1999, n. 509

ovvero Laurea (L), al termine di un

corso di durata triennale e Laurea

Specialistica (LS), al termine di un

corso di durata biennale propedeu-

tico alla laurea.

Non si possono riscattare i

periodi di iscrizione fuori cor-

so;

i periodi già coperti da contri-

buzione obbligatoria, figurativa o

da riscatto che sia, non solo presso

il fondo cui è diretta la domanda

stessa, ma anche negli altri regimi

previdenziali (Fondo Pensioni La-

voratori Dipendenti e gestioni spe-

ciali del Fondo stesso per i lavora-

tori autonomi e fondi sostitutivi ed

esclusivi dell'Assicurazione Gene-

rale Obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia e i superstiti e gestione

di cui all'articolo 2, comma 26, leg-

ge 8 agosto 1995, n. 335).

F

EDERAZIONE

A

UTONOMA

B

ANCARI

I

TALIANI