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Riscossione
Luglio
/
Agosto 2019
di
Francesco Spalluto
Coordinamento Nazionale Esattoriali
iscossione Rsofferto dallo Stato o da un altro
ente pubblico, a causa dell'azione
o dell'omissione di un soggetto che
agisce per conto della pubblica am-
ministrazione in quanto funziona-
rio, dipendente o, comunque, in-
serito in un suo apparato organiz-
zativo.
CARATTERI GENERALI
Il concetto di danno, che compare
nella definizione, può essere inteso
in senso civilistico, e può quindi
consistere in:
z
un danno emergente, ossia una
perdita per una cosa distrutta o
perduta, una spesa sostenuta o
un'entrata non acquisita;
z
un lucro cessante, ossia un man-
cato guadagno.
M
olto spesso si sente parlare
di danno erariale. È noti-
zia recente la condanna in
via definitiva emessa dalla Corte
dei Conti centrale nei confronti di
alcuni dipendenti pubblici che do-
vranno risarcire al loro Comune la
somma di euro 130.000.
Nel rapporto di subordinazione
che si instaura tra il datore di la-
voro e il dipendente, esistono di-
ritti e doveri oltre che il recente co-
dice deontologico; è necessario,
pertanto, che il dipendente cono-
sca bene i caratteri generali del
proprio contratto di categoria e le
conseguenze che possono scaturire
da comportamenti non consoni e
non in linea con i dettami generali
previsti dal rapporto di servizio.
Gli impiegati pubblici rispondono
del loro operato non soltanto sul
piano penale e disciplinare, ma an-
che su quello civile e patrimoniale,
essendo tenuti a risarcire i danni
da essi causati all’amministrazione
o ai terzi.
Nell'ordinamento giuridico italia-
no è detto danno erariale il danno
Danno
ERARIALE