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Riscossione

Luglio

/

Agosto 2019

di

Francesco Spalluto

Coordinamento Nazionale Esattoriali

iscossione R

sofferto dallo Stato o da un altro

ente pubblico, a causa dell'azione

o dell'omissione di un soggetto che

agisce per conto della pubblica am-

ministrazione in quanto funziona-

rio, dipendente o, comunque, in-

serito in un suo apparato organiz-

zativo.

CARATTERI GENERALI

Il concetto di danno, che compare

nella definizione, può essere inteso

in senso civilistico, e può quindi

consistere in:

z

un danno emergente, ossia una

perdita per una cosa distrutta o

perduta, una spesa sostenuta o

un'entrata non acquisita;

z

un lucro cessante, ossia un man-

cato guadagno.

M

olto spesso si sente parlare

di danno erariale. È noti-

zia recente la condanna in

via definitiva emessa dalla Corte

dei Conti centrale nei confronti di

alcuni dipendenti pubblici che do-

vranno risarcire al loro Comune la

somma di euro 130.000.

Nel rapporto di subordinazione

che si instaura tra il datore di la-

voro e il dipendente, esistono di-

ritti e doveri oltre che il recente co-

dice deontologico; è necessario,

pertanto, che il dipendente cono-

sca bene i caratteri generali del

proprio contratto di categoria e le

conseguenze che possono scaturire

da comportamenti non consoni e

non in linea con i dettami generali

previsti dal rapporto di servizio.

Gli impiegati pubblici rispondono

del loro operato non soltanto sul

piano penale e disciplinare, ma an-

che su quello civile e patrimoniale,

essendo tenuti a risarcire i danni

da essi causati all’amministrazione

o ai terzi.

Nell'ordinamento giuridico italia-

no è detto danno erariale il danno

Danno

ERARIALE