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Novembre
/
Dicembre 2015
TERMINALI
di
Caterina Stramenga
Esecutivo Nazionale FABI Giovani
te al datore di lavoro. Il lavoratore,
soltanto se riconosciuto videoter-
minalista, ha diritto ad una pausa
(cambiamento di attività) di 15 mi-
nuti ogni 2 ore. La contrattazione
collettiva può stabilire ulteriori di-
sposizioni migliorative in materia.
Fondamentale sapere che la pausa
è considerata facente parte del-
l’orario lavorativo e, come tale, non
è riassorbibile all’interno di accor-
di che prevedono la riduzione com-
plessiva dell’orario di lavoro.
L’art. 176 stabilisce che i lavoratori
siano sottoposti alla sorveglianza
sanitaria con particolare riferi-
mento a:
1) rischi per la vista e per gli occhi;
2) rischi per l’apparato muscolo
scheletrico.
Sula base delle risultanze degli ac-
certamenti i lavoratori vengono
classificati in idonei, idonei con
prescrizione e non idonei.
Le visite mediche vengono ripetute
ogni 2 anni per i lavoratori che ab-
biano compiuto i 50 anni di età,
ogni 5 se di età inferiore e con altra
cadenza su decisione del medico
competente aziendale.
n
Questo articolo integra l’uscita di febbraio dove abbiamo
trattato l’argomento della “Postura al videoterminale”.