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A prevedere la cessione delle ferie
nel comparto della Riscossione è
l’articolo 30 del CCNL del 28 mar-
zo 2018. Obiettivo, dichiarato da
sindacati ed azienda, è quello di
“fornire ai lavoratori ed alle lavo-
ratrici strumenti di flessibilità per
fronteggiare esigenze di assistenza
ai familiari che necessitano di cure
costanti”.
A definire i criteri, la misura e le
modalità per l’effettiva possibilità
di disporre la cessione è stato, in
seguito, l’accordo integrativo del 4
aprile 2019, firmato dalle organiz-
zazioni sindacali e l’Agenzia delle
Entrate-Riscossione.
L'intenzione è quella di fornire ai la-
voratori strumenti di flessibilità al fi-
ne di poter assistere i figli minori af-
fetti da malattie e bisognosi di cure.
Questo ulteriore strumento di fles-
sibilità consente, pertanto, ai lavo-
ratori dell’ente pubblico economi-
co la cessione, a titolo gratuito e
nel pieno rispetto dell’anonimato,
di parte delle ferie e dei permessi
non fruiti ad altri colleghi con figli
minori bisognosi di cure costanti.
Le ferie e le ex festività solidali,
precisa l’accordo, devono necessa-
riamente essere cedute e fruite a
giornate intere. È evidente inoltre,
a tutela della salute psico-fisica del
lavoratore ed in conformità con
quanto costituzionalmente garan-
tito, che la previsione normativa
concerne unicamente le ferie ed i
riposi che eccedono la misura delle
4 settimane minime annuali ga-
rantite per legge. Così facendo,
dunque, si è inteso attribuire al di-
ritto alle ferie l’ulteriore valore del-
la solidarietà tra i colleghi.
A conclusione, i lavoratori che si
trovano nella condizione di dovere
assistere figli minori bisognosi di
cure ed abbiano terminato le pro-
prie ferie e permessi retribuiti,
possono avanzare apposita richie-
sta alla funzione Risorse Umane
per un massimo di 30 giorni per
ogni istanza. La domanda deve,
inoltre, essere accompagnata da
adeguata certificazione compro-
vante lo stato di necessità delle cu-
re, rilasciata dal Servizio Sanitario
Nazionale.
n
Riscossione
I LAVORATORI CHE SI TROVANO NELLA
CONDIZIONE DI DOVERE ASSISTERE FIGLI MINORI
BISOGNOSI DI CURE ED ABBIANO TERMINATO LE
PROPRIE FERIE E PERMESSI RETRIBUITI,
POSSONO AVANZARE APPOSITA RICHIESTA ALLA
FUNZIONE RISORSE UMANE PER UN MASSIMO DI
30 GIORNI PER OGNI ISTANZA