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A prevedere la cessione delle ferie

nel comparto della Riscossione è

l’articolo 30 del CCNL del 28 mar-

zo 2018. Obiettivo, dichiarato da

sindacati ed azienda, è quello di

“fornire ai lavoratori ed alle lavo-

ratrici strumenti di flessibilità per

fronteggiare esigenze di assistenza

ai familiari che necessitano di cure

costanti”.

A definire i criteri, la misura e le

modalità per l’effettiva possibilità

di disporre la cessione è stato, in

seguito, l’accordo integrativo del 4

aprile 2019, firmato dalle organiz-

zazioni sindacali e l’Agenzia delle

Entrate-Riscossione.

L'intenzione è quella di fornire ai la-

voratori strumenti di flessibilità al fi-

ne di poter assistere i figli minori af-

fetti da malattie e bisognosi di cure.

Questo ulteriore strumento di fles-

sibilità consente, pertanto, ai lavo-

ratori dell’ente pubblico economi-

co la cessione, a titolo gratuito e

nel pieno rispetto dell’anonimato,

di parte delle ferie e dei permessi

non fruiti ad altri colleghi con figli

minori bisognosi di cure costanti.

Le ferie e le ex festività solidali,

precisa l’accordo, devono necessa-

riamente essere cedute e fruite a

giornate intere. È evidente inoltre,

a tutela della salute psico-fisica del

lavoratore ed in conformità con

quanto costituzionalmente garan-

tito, che la previsione normativa

concerne unicamente le ferie ed i

riposi che eccedono la misura delle

4 settimane minime annuali ga-

rantite per legge. Così facendo,

dunque, si è inteso attribuire al di-

ritto alle ferie l’ulteriore valore del-

la solidarietà tra i colleghi.

A conclusione, i lavoratori che si

trovano nella condizione di dovere

assistere figli minori bisognosi di

cure ed abbiano terminato le pro-

prie ferie e permessi retribuiti,

possono avanzare apposita richie-

sta alla funzione Risorse Umane

per un massimo di 30 giorni per

ogni istanza. La domanda deve,

inoltre, essere accompagnata da

adeguata certificazione compro-

vante lo stato di necessità delle cu-

re, rilasciata dal Servizio Sanitario

Nazionale.

n

Riscossione

I LAVORATORI CHE SI TROVANO NELLA

CONDIZIONE DI DOVERE ASSISTERE FIGLI MINORI

BISOGNOSI DI CURE ED ABBIANO TERMINATO LE

PROPRIE FERIE E PERMESSI RETRIBUITI,

POSSONO AVANZARE APPOSITA RICHIESTA ALLA

FUNZIONE RISORSE UMANE PER UN MASSIMO DI

30 GIORNI PER OGNI ISTANZA