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icurezza

S

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sicurezza. Il motivo ri-

siede nel fatto che gli

RLS, in considerazione dei

compiti consultivi loro asse-

gnati, non hanno alcun potere

decisionale in merito alle scel-

te in materia di prevenzione infor-

tuni effettuate dal datore di lavoro.

Quanto sopra non significa, tuttavia, che i

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

vadano esenti da responsabilità, indipenden-

temente dalle modalità con cui svolgono il pro-

prio compito.

LE ATTRIBUZIONI

DEL RAPPRESENTANTE

DEI LAVORATORI

PER LA SICUREZZA

Il RSL ha numerose attribuzioni che so-

no disciplinate, salvo quanto stabilito

anche in sede di contrattazione colletti-

va, dall’art. 50 del D.Lgs. 81/2008.

Ad esempio, può accedere ai luoghi di

lavoro, è consultato preventivamente e

tempestivamente in ordine alla valuta-

zione dei rischi, alla individuazione, pro-

grammazione, realizzazione e verifica

della prevenzione nella azienda o unità

produttiva; il rappresentante dei lavo-

ratori per la sicurezza, riceve le infor-

mazioni e la documentazione aziendale

inerente alla valutazione dei rischi e le

misure di prevenzione relative, nonché

quelle inerenti alle sostanze ed ai pre-

parati pericolosi, alle macchine, agli im-

pianti, alla organizzazione e agli am-

bienti di lavoro, agli infortuni ed alle

malattie professionali, ecc…

Sicurezza

potrete trovare tutte le risposte alle Vostre

domande/curiosità sull’argomento consultando il d.lgs.

n° 81/2008 modificato dal d.lgs. n° 106 del 2009