icurezza
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sicurezza. Il motivo ri-
siede nel fatto che gli
RLS, in considerazione dei
compiti consultivi loro asse-
gnati, non hanno alcun potere
decisionale in merito alle scel-
te in materia di prevenzione infor-
tuni effettuate dal datore di lavoro.
Quanto sopra non significa, tuttavia, che i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
vadano esenti da responsabilità, indipenden-
temente dalle modalità con cui svolgono il pro-
prio compito.
LE ATTRIBUZIONI
DEL RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA
Il RSL ha numerose attribuzioni che so-
no disciplinate, salvo quanto stabilito
anche in sede di contrattazione colletti-
va, dall’art. 50 del D.Lgs. 81/2008.
Ad esempio, può accedere ai luoghi di
lavoro, è consultato preventivamente e
tempestivamente in ordine alla valuta-
zione dei rischi, alla individuazione, pro-
grammazione, realizzazione e verifica
della prevenzione nella azienda o unità
produttiva; il rappresentante dei lavo-
ratori per la sicurezza, riceve le infor-
mazioni e la documentazione aziendale
inerente alla valutazione dei rischi e le
misure di prevenzione relative, nonché
quelle inerenti alle sostanze ed ai pre-
parati pericolosi, alle macchine, agli im-
pianti, alla organizzazione e agli am-
bienti di lavoro, agli infortuni ed alle
malattie professionali, ecc…
Sicurezza
potrete trovare tutte le risposte alle Vostre
domande/curiosità sull’argomento consultando il d.lgs.
n° 81/2008 modificato dal d.lgs. n° 106 del 2009