Welfare
provoca un mancato beneficio che si aggira
dai 750 ai 1.000 euro all’anno
. Per dare un’idea,
sarebbe come rinunciare ai buoni pasto dell’intero
anno! Ricordiamoci che il contributo aziendale è co-
me un pezzo di stipendio ed è previsto dalla contrat-
tazione.
Consigliamo, pertanto, ad ognuno di verifica-
re la propria posizione.
Nell’esperienza sindacale
“sul campo” abbiamo trovato spesso lavoratori, in
servizio anche da 5 o 6 anni ed in condizione di ade-
sione tacita.
Qualora ci si trovasse in tale situazione, esiste tran-
quillamente il rimedio: basta procurarsi il modulo
per aderire al fondo pensione previsto per la propria
azienda (tramite gli uffici del Personale o, nella gran
parte dei casi, dal sito internet del fondo stesso), com-
pilarlo e consegnarlo.
Il lavoratore passerà così dallo stato di “aderente ta-
cito” (spesso detto anche “silente”) a quello di ade-
rente a tutti gli effetti, con diritto alla contribuzione
aziendale (anche se questa verrà versata solo a partire
da quel momento. Non sarà, comunque, possibile re-
cuperare quella persa per tutti i periodi precedenti.
Per quanto ovvio, in caso di necessità di assi-
stenza (ipotesi del resto probabile, constatato
che generalmente le buste paga non brillano
per leggibilità) ci si potrà rivolgere al sinda-
calista FABI o indirizzarci una mail di richie-
sta di assistenza, allegando una copia della
propria busta paga.
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Che cosa significa adesione tacita?
Entro sei mesi dall'assunzione, il lavoratore/lavora-
trice deve decidere dove destinare il proprio TFR.
Vi sono tre possibilità:
z
destinare il TFR da maturare alla forma pensioni-
stica complementare;
z
lasciare il TFR in azienda;
z
non effettuare alcuna scelta.
In questo ultimo caso si ha l'adesione cosiddetta ta-
cita: il TFR confluisce automaticamente nella forma
di pensione complementare esistente per quell'azien-
da o per quel contratto di lavoro. Trascorsi due anni
dall’adesione, il lavoratore può chiedere il trasferi-
mento della posizione maturata presso un’altra forma
pensionistica complementare, senza sostenere oneri
che limitino l’esercizio di tale facoltà. Va segnalato
che, in caso di adesione tacita, il lavoratore viene
iscritto automaticamente al fondo pensione di riferi-
mento individuato come sopra descritto e, tuttavia,
l’adesione prevede solo il versamento del TFR. In po-
che parole, il lavoratore perde un consistente benefi-
cio: quello del versamento del contributo da parte
dell’azienda!
Quantificando, in termini di ordine di grandezza, tale
contributo per lo stipendio di un neo-assunto, si può
ragionevolmente affermare che
l’adesione tacita