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C’

è un argomento, molto importante per tutti i Lavoratori che

è spesso, però, sottovalutato: si tratta del primo soccorso.

Questo tema, ampiamente trattato dal D.lgs 81/2008, re-

sponsabilizza sia il datore di lavoro, sia ogni singolo lavoratore, nel

caso si verifichino eventi traumatici nei luoghi di lavoro. In partico-

lare il D.Lgs. 81/2008, all’art. 3, prevede, tra altre cose, che gli addetti

al pronto soccorso, designati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera

b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, siano formati

con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo

intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soc-

corso. La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale

medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza

del Servizio Sanitario Nazionale.

Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può

avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro

personale specializzato. Il succitato decreto individua, inoltre, i con-

tenuti e i tempi minimi del corso di formazione e specifica che an-

dranno svolti degli aggiornamenti, in particolare per quanto attiene

alla capacità di intervento pratico.

Ricordiamo che i lavoratori designati dal datore di lavoro non pos-

sono rifiutare tale compito, salvo che per ragioni di salute, così come

avviene per l’altra importante fattispecie data dalla prevenzione in-

cendi. Anche nel settore del Credito le figure degli addetti al

primo soccorso sono molto importanti, perché un tem-

pestivo intervento in molti casi, limita i danni o, addi-

rittura, può salvare una vita. Infine, nell’ottica già

promossa dalla FABI di miglioramento della salute

e della sicurezza nelle aziende di credito, sarebbe

una cosa utile, anche se talvolta non prevista di-

rettamente dalla legge, diffondere l’uso dei de-

fibrillatori e formare una adeguato numero di

lavoratori al loro uso.

n

11

Sicurezza

Febbraio

/

Marzo

2017

icurezza

S

RICORDIAMO CHE I

LAVORATORI DESIGNATI

DAL DATORE DI LAVORO

NON POSSONO RIFIUTARE

TALE COMPITO, SALVO CHE

PER RAGIONI DI SALUTE,

COSÌ COME AVVIENE PER

L’ALTRA IMPORTANTE

FATTISPECIE DATA DALLA

PREVENZIONE INCENDI