C’
è un argomento, molto importante per tutti i Lavoratori che
è spesso, però, sottovalutato: si tratta del primo soccorso.
Questo tema, ampiamente trattato dal D.lgs 81/2008, re-
sponsabilizza sia il datore di lavoro, sia ogni singolo lavoratore, nel
caso si verifichino eventi traumatici nei luoghi di lavoro. In partico-
lare il D.Lgs. 81/2008, all’art. 3, prevede, tra altre cose, che gli addetti
al pronto soccorso, designati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, siano formati
con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo
intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soc-
corso. La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale
medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza
del Servizio Sanitario Nazionale.
Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può
avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro
personale specializzato. Il succitato decreto individua, inoltre, i con-
tenuti e i tempi minimi del corso di formazione e specifica che an-
dranno svolti degli aggiornamenti, in particolare per quanto attiene
alla capacità di intervento pratico.
Ricordiamo che i lavoratori designati dal datore di lavoro non pos-
sono rifiutare tale compito, salvo che per ragioni di salute, così come
avviene per l’altra importante fattispecie data dalla prevenzione in-
cendi. Anche nel settore del Credito le figure degli addetti al
primo soccorso sono molto importanti, perché un tem-
pestivo intervento in molti casi, limita i danni o, addi-
rittura, può salvare una vita. Infine, nell’ottica già
promossa dalla FABI di miglioramento della salute
e della sicurezza nelle aziende di credito, sarebbe
una cosa utile, anche se talvolta non prevista di-
rettamente dalla legge, diffondere l’uso dei de-
fibrillatori e formare una adeguato numero di
lavoratori al loro uso.
n
11
Sicurezza
Febbraio
/
Marzo
2017
icurezza
S
RICORDIAMO CHE I
LAVORATORI DESIGNATI
DAL DATORE DI LAVORO
NON POSSONO RIFIUTARE
TALE COMPITO, SALVO CHE
PER RAGIONI DI SALUTE,
COSÌ COME AVVIENE PER
L’ALTRA IMPORTANTE
FATTISPECIE DATA DALLA
PREVENZIONE INCENDI