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Welfare

QUALE REGIME FISCALE

SI APPLICA?

Il trattamento fiscale della R.I.T.A. segue

quanto previsto dal D.Lgs. 252/2005.

La parte imponibile della R.I.T.A. – sia che

costituisca l'intero importo del montante

complessivamente maturato presso il fon-

do pensione sia che rappresenti una quota

parte dello stesso – è assoggettata a tassa-

zione con la ritenuta a titolo d'imposta con

l'aliquota del 15% ridotta dello 0,3% per

ogni anno eccedente il quindicesimo anno

di partecipazione a forme pensionistiche

complementari, con un limite massimo di

riduzione di 6 punti percentuali sino ad

abbassare l'aliquota sostitutiva al 9%.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ri-

dotta, saranno computati fino a un mas-

simo di 15 anche gli anni di iscrizione alla

previdenza complementare anteriori al 1°

gennaio 2007. Viene riconosciuta, inoltre,

la facoltà di non avvalersi della predetta

tassazione sostitutiva, mediante eviden-

ziazione di tale scelta nella dichiarazione

dei redditi, nel qual caso la R.I.T.A. è as-

soggettata a tassazione ordinaria. (opzio-

ne che naturalmente verrà esercitata dal

singolo interessato esclusivamente nei ca-

si in cui ne avesse convenienza).

Ciò che rende particolarmente attraente

dal punto di vista fiscale la R.I.T.A. è il

fatto che la tassazione applicata si dimo-

stra significativamente inferiore rispetto

al regime tradizionale che, ad esempio,

per i versamenti effettuati nei fondi prima

del 1996, ed in molti casi anche dopo il

1996, per la R.I.T.A. porta ad imposte più

che dimezzate (!!!) oltre a permettere an-

che ai “nuovi iscritti” (ossia ai lavoratori

iscritti ad un Fondo pensione dopo il

28/4/1993) di ritirare – qualora ritenga-

no sufficiente la pensione INPS maturata

– tutta la propria posizione in capitale.

n

piuto 62 anni di età) e devono anche aver

maturato al momento della domanda al-

meno 20 anni di contributi INPS, nonché

5 anni di iscrizione e contribuzione al fon-

do pensionistico al quale si chiede la Ren-

dita temporanea anticipata.

per inoccupazione.

Riguarda coloro

che cessano dall'attività lavorativa e suc-

cessivamente sono inoccupati per più di

24 mesi. Devono, però, poter raggiungere

l'età anagrafica per la pensione di vecchia-

ia entro i 10 anni successivi e aver matu-

rato, al momento della domanda, almeno

20 anni di contributi INPS, nonché avere

almeno 5 anni di partecipazione alle for-

me pensionistiche complementari.

CHIUNQUE VOLESSE

PROPORCI ARGOMENTI

DA TRATTARE PUÒ FARLO

SCRIVENDO A

giovani@fabi.it