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Welfare
QUALE REGIME FISCALE
SI APPLICA?
Il trattamento fiscale della R.I.T.A. segue
quanto previsto dal D.Lgs. 252/2005.
La parte imponibile della R.I.T.A. – sia che
costituisca l'intero importo del montante
complessivamente maturato presso il fon-
do pensione sia che rappresenti una quota
parte dello stesso – è assoggettata a tassa-
zione con la ritenuta a titolo d'imposta con
l'aliquota del 15% ridotta dello 0,3% per
ogni anno eccedente il quindicesimo anno
di partecipazione a forme pensionistiche
complementari, con un limite massimo di
riduzione di 6 punti percentuali sino ad
abbassare l'aliquota sostitutiva al 9%.
Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ri-
dotta, saranno computati fino a un mas-
simo di 15 anche gli anni di iscrizione alla
previdenza complementare anteriori al 1°
gennaio 2007. Viene riconosciuta, inoltre,
la facoltà di non avvalersi della predetta
tassazione sostitutiva, mediante eviden-
ziazione di tale scelta nella dichiarazione
dei redditi, nel qual caso la R.I.T.A. è as-
soggettata a tassazione ordinaria. (opzio-
ne che naturalmente verrà esercitata dal
singolo interessato esclusivamente nei ca-
si in cui ne avesse convenienza).
Ciò che rende particolarmente attraente
dal punto di vista fiscale la R.I.T.A. è il
fatto che la tassazione applicata si dimo-
stra significativamente inferiore rispetto
al regime tradizionale che, ad esempio,
per i versamenti effettuati nei fondi prima
del 1996, ed in molti casi anche dopo il
1996, per la R.I.T.A. porta ad imposte più
che dimezzate (!!!) oltre a permettere an-
che ai “nuovi iscritti” (ossia ai lavoratori
iscritti ad un Fondo pensione dopo il
28/4/1993) di ritirare – qualora ritenga-
no sufficiente la pensione INPS maturata
– tutta la propria posizione in capitale.
n
piuto 62 anni di età) e devono anche aver
maturato al momento della domanda al-
meno 20 anni di contributi INPS, nonché
5 anni di iscrizione e contribuzione al fon-
do pensionistico al quale si chiede la Ren-
dita temporanea anticipata.
per inoccupazione.
Riguarda coloro
che cessano dall'attività lavorativa e suc-
cessivamente sono inoccupati per più di
24 mesi. Devono, però, poter raggiungere
l'età anagrafica per la pensione di vecchia-
ia entro i 10 anni successivi e aver matu-
rato, al momento della domanda, almeno
20 anni di contributi INPS, nonché avere
almeno 5 anni di partecipazione alle for-
me pensionistiche complementari.
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