LA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
La Previdenza Complementare è una forma di previ-
denza che si può aggiungere, ma non sostituire, a quel-
la obbligatoria. Dal 1° gennaio 2007, la materia è re-
golamentata dal D. Lgs. 252/05, che prevede, per i la-
voratori, il versamento del TFR maturando alle forme
pensionistiche complementari a cui sono iscritti, oltre
al versamento dei contributi sia individuali sia del da-
tore di lavoro, come normato dagli accordi sindacali.
Entriamo ora nel dettaglio di questo strumento “LA
R.I.T.A.”. La Rendita Integrativa Temporanea Antici-
pata (R.I.T.A.) introdotta con la legge 232/2016 con-
sente agli iscritti alla previdenza complementare di
richiedere una liquidazione, di tutto o parte del mon-
tante accumulato, frazionata nel periodo intercorren-
te tra il momento di accettazione della richiesta ed il
conseguimento dell’età anagrafica prevista per il pen-
sionamento di vecchiaia.
CHI PUÒ ACCEDERVI?
Alla R.I.T.A. possono accedere i lavoratori del settore
privato nonché i lavoratori del settore pubblico sem-
pre che abbiano aderito ai fondi pensione aperti o
chiusi o anche ai PIP (i cd. piani individuali pensio-
nistici). Da tale possibilità sono espressamente esclusi
gli aderenti ai fondi preesistenti istituiti prima del
1993 in regime di prestazione definita.
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Welfare
Novembre
/
Dicembre 2020
elfare Wa cura di
Matteo Forzanini
Esecutivo Nazionale FABI Giovani
e di
Sergio Valvano
Dipartimento Nazionale Welfare
LA R.I.T.A.
e i fondi pensione
QUALI SONO I REQUISITI
PER RICHIEDERE LA R.I.T.A.
Dal primo gennaio 2018 sono a disposizione degli
aderenti ai fondi pensione complementari due moda-
lità di accesso alla di R.I.T.A.:
alla cessazione dell’attività lavorativa.
È pre-
vista per coloro che cessano dall'attività lavorativa e
si trovano nelle condizioni di poter accedere al pen-
sionamento di vecchiaia entro cinque anni dalla ri-
chiesta (in poche parole devono avere un’età di alme-
no 62 anni al momento di presentazione della richie-
sta. Esempio: cessazione rapporto a 61 anni e 6 mesi.
Potrò presentare la domanda solo quando avrò com-