di
Francesca Cacciari
RSA FABI Ferrara
25
Spazio aperto
Settembre
/
Ottobre 2016
• divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale a meno che non siano imposte per legge
o siano effettuate a favore di altre ONLUS che fanno parte della mede-
sima struttura;
• l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS;
• l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
• prevede per i partecipanti di maggiore età il diritto al voto per l’appro-
vazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi;
• l’uso, nella denominazione, segno distintivo o comunicazione al pub-
blico, della locuzione ONLUS
Si considerano esistenti le finalità sociali, quando le attività sono rese nei
confronti di terzi (come persone svantaggiate) e non dei soci, fondatori,
organi amministrativi di controllo (fatto salvo casi specifici indicati dalla
normativa) o coloro i quali operano su mandato dell’organizzazione.
L’iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS ha carattere costitutivo ai
fini della qualificazione come ONLUS degli enti interessati ed è condi-
zione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali.
Le ONLUS sono, infatti, destinatarie di un regime tributario di favore
per quanto riguarda: le imposte sui redditi; l’imposta sul valore aggiunto;
altre imposte indirette.
Con la legge
“+ Dai – Versi”
si è resa possibile inoltre una maggiore de-
ducibilità delle donazioni effettuate a favore delle organizzazioni no profit
ONLUS e si è così favorita l’attività di raccolta fondi.
Dal 2006 le ONLUS possono concorrere al 5x1000 nella dichiarazione
dei redditi.
n
UN’ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA
DI UTILITÀ SOCIALE, MEGLIO NOTA CON
IL NOME ONLUS, NELL’ORDINAMENTO
ITALIANO È UN PARTICOLARE TIPO
DI ASSOCIAZIONE