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di

Francesca Cacciari

RSA FABI Ferrara

25

Spazio aperto

Settembre

/

Ottobre 2016

• divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione

nonché fondi, riserve o capitale a meno che non siano imposte per legge

o siano effettuate a favore di altre ONLUS che fanno parte della mede-

sima struttura;

• l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo

scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS;

• l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

• prevede per i partecipanti di maggiore età il diritto al voto per l’appro-

vazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina

degli organi direttivi;

• l’uso, nella denominazione, segno distintivo o comunicazione al pub-

blico, della locuzione ONLUS

Si considerano esistenti le finalità sociali, quando le attività sono rese nei

confronti di terzi (come persone svantaggiate) e non dei soci, fondatori,

organi amministrativi di controllo (fatto salvo casi specifici indicati dalla

normativa) o coloro i quali operano su mandato dell’organizzazione.

L’iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS ha carattere costitutivo ai

fini della qualificazione come ONLUS degli enti interessati ed è condi-

zione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Le ONLUS sono, infatti, destinatarie di un regime tributario di favore

per quanto riguarda: le imposte sui redditi; l’imposta sul valore aggiunto;

altre imposte indirette.

Con la legge

“+ Dai – Versi”

si è resa possibile inoltre una maggiore de-

ducibilità delle donazioni effettuate a favore delle organizzazioni no profit

ONLUS e si è così favorita l’attività di raccolta fondi.

Dal 2006 le ONLUS possono concorrere al 5x1000 nella dichiarazione

dei redditi.

n

UN’ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA

DI UTILITÀ SOCIALE, MEGLIO NOTA CON

IL NOME ONLUS, NELL’ORDINAMENTO

ITALIANO È UN PARTICOLARE TIPO

DI ASSOCIAZIONE